Il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017
Con il DPR 13 febbraio 2017, n. 31 è abrogato il previgente DPR 139/2010 e sono introdotte sostanziali modifiche alla norme ed alle procedure in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata oltre ad ampliare le categorie di opere ed interventi per i quali non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica.
Oltre alle disposizioni normative (20 articoli) con il DPR sono approvati gli allegati:
– A (31 interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica);
– B (42 tipologie di interventi di lieve entità assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata);
– C (facsimile istanza autorizzazione paesaggistica);
– D (relazione paesaggistica semplificata).
La nuova procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata (illustrata nello schema sottostante – fonte RL) prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine tassativo di 60 giorni (art. 10). Sono stabiliti i tempi delle singole fasi e, rispetto al precedente DPR 139/2010, è prevista una contrazione dei tempi per l’istruttoria dell’ente locale (20 giorni anziché 30) e della Soprintendenza (20 giorni anziché 25); sono inoltre dettati tempi molto stretti (10 giorni) per comunicare al richiedente preavviso di diniego.
DPR 31-2017_schema_procedura_semplificata
Il DPR 31/2017 stabilisce altresì (art. 4, comma 2) che, qualora nel provvedimento di tutela paesaggistica siano contenute specifiche prescrizioni e criteri di gestione, alcune categorie di interventi ed opere siano esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata. Sempre in questo caso il parere del Soprintendente non risulta vincolante (art. 11, comma 8). Per quanto riguarda Regione Lombardia risultano approvati 50 provvedimenti di tutela paesaggistica con specifiche prescrizioni e criteri di gestione, alcuni interessanti il territorio del Parco del Ticino.
Di seguito il comunicato regionale che individua l’elenco dei provvedimenti di tutela paesaggistica dotati di criteri di gestione degli interventi:
Comunicato+regionale+62_2017_BURL_15_14-04-2017
Sulla base del combinato disposto dell’art. 11, comma 10 del DPR 31/2017 e dell’art. 81, comma 3, lettera a) della LR 12/2005, i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata in Regione Lombardia continuano ad essere soggetti al parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.
Si mettono a disposizione
Parco_Ticino_suggerimenti Soprintendenza
circolare MIBAC luglio 2017 dpr 31-2017
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ACCEDERE AL PORTALE TELEMATICO DEDICATO. NON SARA’ PIU’ ACCETTATA LA PRESENTAZIONE CARTACEA.
60 giorni
I diritti di segreteria per l’esame delle pratiche in materia paesistica sono stati fissati con Delibera di C.d.A. n. 9 del 31.01.2007.
PER PRATICHE PRESENTATE SUL PORTALE TELEMATICO IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA DEVE AVVENIRE TRAMITE PAGOPA.
Interventi di manutenzione ordinaria (art. 27 lett. a) L.R. 12/05) | Euro 60,00 |
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione (art. 27 lett. b),c),d) L.R. 12/05), nuove recinzioni ed interventi su quelle esistenti | Euro 120,00 |
Interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamentiInterventi di nuova costruzione | Euro 300,00 |
Linee tecnologiche (linee elettriche, telefoniche, oleodotti, gasdotti, impianti telefonia, ecc.) | Euro 300,00 |
Sola demolizione senza ricostruzione | Euro 120,00 |