Per tutte le opere realizzate ante apposizione del Vincolo (per il territorio del Parco del Ticino il riferimento è la L.r. n. 33 del 22 marzo 1980 con cui è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco ), prima della procedura di sanatoria edilizia da inoltrarsi al Comune competente, deve essere richiesta la “verifica di compatibilità paesaggistica” per le opere realizzate nelle aree di competenza del Parco.
Possono accedere a tale procedura anche interventi, realizzati prima dell’introduzione del vincolo paesaggistico, che abbiano creato superfici utili e volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati, fatte salve la verifica di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia e la compatibilità con la tutela paesaggistica intervenuta.
Le modalità procedurali sono meglio chiarite in una serie di note e pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio legislativo del MIBACT che sono resi disponibili come allegati nella presente pagina e comunicati dal Parco ai propri Comuni con due note anch’esse pubblicate a fondo pagina.
Il procedimento rientra nella fattispecie dell’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/2004.
Nella documentazione da allegare all’istanza dovrà essere comprovata e documentata in maniera incontrovertibile l’esecuzione delle opere prima del termine discriminante.
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ACCEDERE AL PORTALE TELEMATICO DEDICATO. NON SARA’ PIU’ ACCETTATA LA PRESENTAZIONE CARTACEA.
I diritti di segreteria sono determinati in 180 euro.
PER PRATICHE PRESENTATE SUL PORTALE TELEMATICO IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA DEVE AVVENIRE TRAMITE PAGOPA.
180 giorni