Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, lo stesso Decreto prevede in alcuni particolari casi l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione delle opere.
Ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. può essere pertanto accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:
* La circolare n.33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fornito ulteriori indicazioni circa i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:
Descrizione del procedimento
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata presenta istanza al Parco ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
Il Settore competente cura l’istruttoria, richiede ed acquisisce:
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ACCEDERE AL PORTALE TELEMATICO DEDICATO. NON SARA’ PIU’ ACCETTATA LA PRESENTAZIONE CARTACEA.
180 giorni
I diritti di segreteria sono determinati in 180 euro.
PER PRATICHE PRESENTATE SUL PORTALE TELEMATICO IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA DEVE AVVENIRE TRAMITE PAGOPA.