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La tutela del Paesaggio

La tutela del Paesaggio

Art. 9 della Costituzione “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”

Ciò che noi oggi definiamo Paesaggio è stato oggetto di strumenti legislativi già all’inizio del XX secolo. La Legge 778 del 1922, e successivamente la n. 1497 del 1939, era stata improntata su una concezione estetizzante che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come recitavano i testi di legge), in un senso che mirava a tutelare i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano. Conseguentemente, non si tutelava ciò che è nel paesaggio, ma solo la mera conservazione del visibile e dello scenario naturale. Non si considerava, allora, la dinamicità insita nel paesaggio che si concretizza principalmente nell’azione positiva o distruttiva dell’uomo.

La legge n. 1497 è stata integrata solo nel 1985 dalla Legge n.431 (la cosiddetta “legge Galasso”) che ha spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare, comprendendo ulteriori elementi, per lo più naturalistici, quali coste, corsi d’acqua, boschi, laghi, monti, parchi ecc. riconoscendo a questi aspetti una valenza paesaggistica di fondamentale importanza.

Oggi il Paesaggio, nella definizione data dalla Convenzione del Paesaggio (Firenze, 2000), designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali (clima, condizioni geologiche, vegetazione, fauna) e/o umani e dalle loro interrelazioni  (definizione ripresa anche dall’art. 131 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio).

Le attività umane sono importanti agenti di trasformazione del paesaggio che ne possono migliorare la vitalità, agendo positivamente sulle sue capacità di rigenerazione, oppure tendere alla sua sterilizzazione, limitandone le sorgenti di vita e le possibilità di evolversi.  All’interno del Parco del Ticino si è assistito negli ultimi anni ad una trasformazione del paesaggio in linea con le tendenze evolutive che si sono registrate in Lombardia e che trovano come principale determinante l’uomo e le sue azioni.

Le aree protette, quali i Parchi, sono chiamate a svolgere un ruolo estremamente importante ai fine della Convenzione Europea del paesaggio, in quanto custodi di un patrimonio paesistico di eccezionale rilevanza.

Il Parco svolge un ruolo attivo nella tutela del paesaggio che caratterizza il proprio territorio attraverso i principali strumenti che ha a sua disposizione – il Piano Territoriale di Coordinamento e i suoi strumenti attuativi, in primis l’Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici – per fissare indirizzi e norme sulla compatibilità paesaggistico-ambientale degli interventi. L’obiettivo è quello di conservare e valorizzare le emergenze naturalistiche oggetto di tutela e nel contempo migliorare la qualità complessiva del territorio su cui queste insistono, qualità complessiva che determina non solo le condizioni di vivibilità delle popolazioni locali, ma anche le possibilità di attivare processi di autentica valorizzazione territoriale e quindi di sviluppo durevole e sostenibile.

Il territorio del Parco del Ticino è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” comma 1, lettera f) –Parchi e Riserve.

All’interno dell’area protetta sussistono altresì i seguenti ambiti tutelati

  • ambiti ex art. 142, comma 1, del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 lettere b), c), g)
  • bellezze di insieme ex art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42

Pertanto, qualunque opera o intervento comportante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo (art. 146, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.).

Per la rappresentazione ed individuazione cartografica dei vincoli insistenti sul territorio del Parco del Ticino è possibile consultare il webgis del Parco (https://parcoticino.r3-gis.com/)

Le competenze

L’art. 80 della L.R. n. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i., ripartisce le competenze per l’esercizio della delega paesaggistica tra diversi Enti, in relazione alle diverse tipologie d’intervento e alla loro ubicazione all’interno del territorio del Parco (Regione, Provincia, Parco Regionale e Comune).

In particolare gli Enti gestori dei Parchi, nei territori compresi all’interno dei perimetri del proprio parco, esercitano le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi (zone di Iniziativa Comunale IC).

Pertanto  nel Parco  le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate:

  • dall’Ente Parco Ticino all’esterno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC)
  • dal Comune all’interno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC)

Fatto salvo, in linea generale, quanto sopra, le funzioni amministrative comunali relative all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano all’Ente gestore del Parco, ai sensi dell’art. 80 c. 7 della LR 12/2005, anche qualora ricadenti in aree di Iniziativa Comunale. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l’ente competente rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

L’Ente Parco risulta “idoneo” all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005, in base al Decreto regionale n. 6820 del 03/07/2009.

La Commissione per il Paesaggio

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, deve istituire e disciplinare una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell’ente presso il quale è istituita.

L’attuale Commissione per il Paesaggio del Parco è stata nominata con Delibera di Consiglio di Gestione n. 39 del 30.03.2021. L’istituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. n. 135 del 20.10.2020.

Di seguito la ricevuta dell’avvenuto caricamento della documentazione relativa all’istituzione della nuova Commissione sul portale regionale MAPEL.

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Relazione sullo stato annuale del Paesaggio

La comunità locale diventa responsabile del governo del proprio territorio mediante la salvaguardia dell’identità, dei caratteri e dei valori che in esso sono riconosciuti. Al fine di assicurare un sistematico monitoraggio dello stato del paesaggio e di informare la comunità sugli effetti delle proprie scelte, gli Enti cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di paesaggio predispongono una Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio, ai sensi del paragrafo 6.1 della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011.

 

 ABSTRACT

THE SAFEGUARD OF THE LANDSCAPE – Today, the Landscape, assign a certain part of territory, which derives from the action of natural or human factors and from their interrelationships.
The human activities are important agents of transformation of the landscape, which can improve vitality or limit the sources of life and the possibilities to evolve. In the last few years, in the Ticino Park there has been a transformation of the landscape.
The Park plays an active role in protecting the landscape through the Abaco del Territorio del Parco.
The objective was not to establish an environmental sanctuary simply aimed at preservation, but to create a more dynamic and flexible organization, in close contact with the social players in the area.
In particular, the Park Managing Authorities profess the authorization, consultative and sanctioning functions of the municipalities.
In the Park the administrative functions for the issue of landscape authorization are carried out by:

  • the Ente Parco Ticino outside the perimeter of municipal initiative (IC)
  • the municipality within the perimeter of the municipal initiative (IC)

The commission must express a mandatory opinion on the issue of landscape authorizations.

Text translation by the IPSIA Marcora Inveruno (MI) Indirizzo Tecnico Turistico under the project “Alternation school-to-work”

Tipo Documento
Regolamento Commissione_Paesaggio Parco
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RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO anno 2017
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